Art. 28 · LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Art. 28

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Inquadramento dei capi tecnici e capi tecnici aggiunti I capi tecnici del ruolo dell'opificio delle pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico, di cui al quadro 53-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica di operatore tecnico, nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui alla tabella i allegata alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica possedute. Nella qualifica di operatore tecnico sono inquadrati altresì i capi tecnici aggiunti del ruolo di cui al precedente comma, i quali andranno ad occupare nella nuova qualifica i posti immediatamente successivi a quello occupato dall'ultimo impiegato inquadrato ai sensi del precedente , comma secondo, e del presente articolo. L'anzianità posseduta dai capi tecnici aggiunti nel ruolo di provenienza è computata per metà ai fini degli aumenti biennali di stipendio dell'ammissione allo scrutinio o agli esami per la promozione alle qualifiche superiori.
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