Art. 25 · LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Art. 25

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Inquadramento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva Gli impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei restauratori dell'istituto centrale del restauro, di cui al quadro 32 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nel ruolo della carriera di concetto dei restauratori di opere d'arte, di cui alla tabella H, allegata alla presente legge. Gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti e dei restauratori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui al quadro 53, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli della carriera esecutiva degli assistenti e degli operatori tecnici, di cui alla tabella I, allegata alla presente legge. Il collocamento è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione della anzianità di carriera e di qualifica possedute.
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