Art. 24
LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264
In vigore dal 27 dic 1961
Inquadramento nella carriera direttiva dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro
Il chimico e il fisico appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 13-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel nuovo ruolo previsto dalla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
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