Art. 22 · LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Art. 22

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Inquadramento nella carriera direttiva delle Soprintendenze Il personale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, di cui al quadro 13-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inquadrato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di cui alla tabella G, lettere a), b) e c), allegata alla presente legge, ai quali sono connesse funzioni pari a quelle organicamente esercitate dal personale medesimo nel ruolo di provenienza. Il collocamento in ciascuno dei tre ruoli è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica possedute. Gli ispettori aggiunti e gli architetti aggiunti sono collocati nei nuovi ruoli nelle qualifiche di ispettore ed architetto, dopo l'ultimo degli impiegati già collocati in dette qualifiche in base al precedente comma. Il periodo di servizio prestato nelle qualifiche di ispettore aggiunto e di architetto aggiunto è valido sia ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione ad ispettore principale o architetto principale, sia ai fini degli aumenti biennali di stipendio. Al primo concorso che sarà indetto per il conferimento di posti di ispettore e di architetto dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche coloro che abbiano superato il limite massimo di età, purchè non abbiano compiuto i 45 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.
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