Art. 19 · LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Art. 19

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Nomine nei ruoli della carriera esecutiva La nomina in prova ad assistente si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza media inferiore o titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: antichità, monumenti, musei e gallerie. La nomina in prova ad operatore tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso ai licenza di scuola media inferiore, di licenza di scuola d'arte o di altro titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi. Le disposizioni di cui all' della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell' della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano ai ruoli degli assistenti e degli operatori tecnici.
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