Art. 17 · LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Art. 17

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Personale dell'istituto centrale e dei Laboratori di restauro Il personale appartenente al ruolo dei chimici, fisici e microbiologi, di cui alla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, presta la sua opera presso l'Istituto centrale del restauro in Roma o presso altri laboratori di restauro in attività nelle Soprintendenze. Al ruolo di cui al precedente comma si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Per i chimici è prescritta la laurea in chimica, per i fisici la laurea in fisica e per i microbiologi la laurea in medicina o in chimica o in farmacia o in scienze naturali o in scienze biologiche. La carriera dei chimici, dei fisici e dei microbiologi è equiparata a quella dei professori di ruolo A degli Istituti di istruzione secondaria, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico.
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