Art. 16 · LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Art. 16

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Promozione a direttore La promozione a direttore si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova, nonchè gli impiegati di ruolo aggiunto della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti che abbiano compiuto in detto ruolo e in quello speciale transitorio di provenienza sei anni di effettivo servizio.
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