Art. 15 · LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Art. 15

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Nomina degli ispettori e degli architetti La nomina, in prova ad ispettore e ad architetto in uno dei tre ruoli di cui alla allegata tabella G, lettere a), b) e c), si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Per gli ispettori archeologi è prescritta la laurea in lettere o filosofia; per gli ispettori storici dell'arte è prescritta la laurea in lettere o filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia, rilasciata dalle facoltà di Magistero. Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera. Per gli architetti è prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile. Il Ministro per la pubblica istruzione, qualora le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, può riservare alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei tre ruoli anzidetti a candidati in possesso di particolari specializzazioni. Per i posti riservati alla specializzazione in paletnologia è ammessa anche la laurea in scienze naturali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione. Per i posti riservati alla specializzazione in etnografia e in arte dell'Asia e dell'Africa è ammessa anche la laurea in lingue e civiltà orientali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione, attinente alla carriera.
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