Art. 13
LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264
In vigore dal 27 dic 1961
Soprintendenze ed istituti di antichità e belle arti
Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi archeologici, artistici, monumentali, storici e panoramici, sono le Soprintendenze alle antichità e belle arti, il cui numero complessivo è fissato in 66, così suddistinto:
Soprintendenze alle antichita . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 25 Soprintendenze alle gallerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 16 Soprintendenze ai monumenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 15 Soprintendenze ai monumenti e gallerie. . . . . . . . . . . . . n. 10
Alle Soprintendenze alle antichità sono preposti soprintendenti del ruolo degli archeologi, a quelle alle gallerie soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte e a quelle ai monumenti soprintendenti del ruolo degli architetti. Alle Soprintendenze ai monumenti e galleria sono preposti soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte o degli architetti a seconda della preminenza degli interessi artistici o monumentali della circoscrizione.
L'Istituto centrale del restauro, il Gabinetto nazionale delle stampe, il Gabinetto fotografico nazionale, la Calcografia nazionale, il Museo d'arte orientale e il Museo delle arti e tradizioni popolari in Roma e l'Opificio delle pietre dure in Firenze conservano l'attuale ordinamento.
Alla direzione dell'Istituto centrale del restauro è preposto un soprintendente del ruolo degli storici dell'arte: alla direzione degli altri istituti indicati nel precedente comma sono preposti impiegati della carriera direttiva, di cui alla tabella G, lettere a), b) e c), allegata alla presente legge, con qualifica non superiore a direttore.
La denominazione e la circoscrizione delle Soprintendenze, di cui al primo comma del presente articolo, sono fissate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV unite.
Storico versioni
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