Art. 2
LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326
In vigore dal 9 feb 2013
Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza, istituito con lo articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512, assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza".
Al Fondo di cui al primo comma è iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati già iscritti da finanziere.
I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall' della legge 12 giugno 1955, n. 512
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Storico versioni
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