Art. 1
LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326
In vigore dal 9 feb 2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Alla Cassa ufficiali, istituita con l'articolo 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1984, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina.
Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall' della legge 30 dicembre 1950, n. 1120
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