Art. 1 · LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326

Art. 1

LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326

In vigore dal 9 feb 2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Alla Cassa ufficiali, istituita con l'articolo 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1984, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina. Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall' della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 . . . .
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