Art. 2 · LEGGE 29 novembre 1961, n. 1325

Art. 2

LEGGE 29 novembre 1961, n. 1325

In vigore dal 12 gen 1962
Nelle attività non industriali è consentita l'occupazione dei minori di età non inferiore ai 13 anni in lavori leggeri che non pregiudichino la loro assiduità alla scuola, siano compatibili con l'esigenza di tutela della salute dei minori e sempre che questi non siano adibiti al lavoro durante la notte o nei giorni festivi. Con il termine "notte" si intende un periodo di 12 ore consecutive che per i minori di età inferiore al 14 anni deve decorrere dalle ore 20 alle ore 8 e per quelli di età superiore ai 14 anni deve comprendere lo intervallo fra le ore 22 e le ore 6. Per i minori di età compresa tra i 13 ed i 14 anni, la prestazione lavorativa non può, essere richiesta durante le ore di scuola e non può superare le due ore giornaliere, sempre che i periodi di lavoro e le ore di scuola non superino nel complesso le sette ore giornaliere. Per i minori di età compresa fra i 14 e i 15 anni la prestazione di lavoro non può superare il limite massimo di sette ore al giorno. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si provvederà a determinare i lavori leggeri di cui al primo comma. Fino a quando non sia entrato in vigore detto decreto, la valutazione per l'occupazione nei lavori leggeri dei minori di cui ai precedenti commi e la relativa autorizzazione spettano all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
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