Art. 9 · LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

Art. 9

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente: "L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo: a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio; b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finchè minorenni, ed inoltre nubili, se femmine".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240#art-9