Art. 9
LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240
In vigore dal 21 dic 1961
Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:
"L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;
b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finchè minorenni, ed inoltre nubili, se femmine".
Storico versioni
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