Art. 45 · LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

Art. 45

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
Con l'entrata, in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - TAVIANI - PELLA - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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