Art. 40 · LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

Art. 40

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
I provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate con la legge medesima, saranno, di Ufficio, riesaminati dall'Amministrazione ove abbiano dato luogo a ricorso alla Corte dei conti. A tal fine, i ricorsi medesimi, con i documenti eventualmente allegativi, saranno restituiti al Ministero del tesoro. Ove questo ultimo revochi il provvedimento impugnato, il procedimento dinanzi alla Corte dei conti rimane estinto.
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