Art. 35
LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240
In vigore dal 21 dic 1961
L' della legge 13 novembre 1956, n. 1301 è abrogato.
L'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:
"Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.
Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni ed indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.
Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione,
nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da venticinque a sessantacinque a seconda delle esigenze delle sue funzioni.
È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre sei membri di esso, scelti tra i magistrati dello Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della, Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.
I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se F. riposo: magistrati dell'ordine giudiziaria con funzioni non inferiori a quelle di magistrato della Corte di appello o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università - a preferenza delle Facoltà di medicina - direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.
Il Ministro per il tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, sui proposta della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra: designa altresì due membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civile di guerra, due membri aventi la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione e non più di quindici membri, scelti tra i funzionari, in attività o a riposo, della carriera direttiva dei Servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.
Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione".
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