Art. 34
LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240
In vigore dal 21 dic 1961
La concessione dell'assegno integrativo agli invalidi(trascritti alla 21 categoria della tabella A viene effettuata a cura dell'Amministrazione nella misura prevista dalla lettera c) del precedente articolo.
Per ottenere la maggior misura di cui alla lettera b) del precedente articolo gli interessati debbono fare apposita domanda.
Storico versioni
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