Art. 31 · LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

Art. 31

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
Le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra alla vedova sono estese al vedovo della donna morta, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell' della legge 10 agosto 1950, n. 648, purchè sussistano nei suoi riguardi le condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della citata legge e successive modificazioni. Le disposizioni di cui agli articoli 106, 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati ai sensi degli della presente legge, si applicano anche nei riguardi dei beneficiari di cui al comma precedente.
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