Art. 3
LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240
In vigore dal 21 dic 1961
L' della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:
"Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore ad un quarto per il periodo di tempo corrispondente al ricovero, in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Il relativo importo è versato a favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate" .
Storico versioni
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