Art. 28 · LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

Art. 28

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
Al primo comma dell'art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento". Dopo il terzo comma dello stesso articolo 114, è inscritto il seguente: "Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse norme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore". Al quarto comma dello stesso articolo 114, è aggiunte il seguente periodo: "La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso".
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