Art. 27 · LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

Art. 27

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
L'art. 113, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato: "Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni ed alle indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dello ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale".
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