Art. 26 · LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

Art. 26

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
L'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente: "Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio ed il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti. Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni".
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