Art. 24 · LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

Art. 24

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
Il primo comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente: "Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finchè, duri la incapacita giuridica. Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui al precedente comma è validamente eseguita in qualunque momento anche se trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di cinque anni, purchè per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa casualmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattività sofferto. Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma è di anni dieci".
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