Art. 23 · LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

Art. 23

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
Al primo comma dell'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma: "Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di sesso femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma farà parte, altresì, un sanitario specialista in ginecologia". Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma: "Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro".
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