Art. 21
LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240
In vigore dal 21 dic 1961
Dopo la lettera d) dell'articolo 96 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunta la seguente lettera:
"e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro".
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