Art. 20 · LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

Art. 20

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
Dopo l'articolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente articolo 86-bis: "I congiunti dei decorati di medaglia al valor militare che presentino la domanda per conseguire, ai sensi dei precedenti articoli 85 ed 86, la riversibilità del relativo assegno oltre il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda".
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