Art. 19 · LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

Art. 19

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
I benefici previsti dagli articoli 46, comma secondo; 60, comma secondo e terzo; 71, lettera a); 76, ultimo comma; 77, comma primo; 82, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono concessi purchè, in sede di visita collegiale, gli interessati siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Nei casi in cui la concessione del trattamento pensionistico di guerra per i figli maggiorenni degli invalidi militari o civili, titolari di pensione ed assegno di prima categoria, nonchè per i congiunti dei militari o dei civili deceduti per causa di guerra, sia subordinata al requisito della inabilità a proficuo lavoro si applicano le disposizioni di cui ai primi due commi dell' della legge 10 agosto 1950, n. 648.
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