Art. 16 · LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

Art. 16

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
Il terzo comma dell'articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato: "Se il militare ed il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso semprechè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno ed alla matrigna".
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