Art. 15
LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240
In vigore dal 21 dic 1961
All'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dopo il primo comma viene inserito il seguente:
"Il beneficio di cui al presente articolo viene conservato alla vedova anche se per effetto della morte dell'invalido venga a perdere la cittadinanza italiana".
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