Art. 12
LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240
In vigore dal 23 gen 1986
L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:
"Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la, celebrazione del matrimonio.
La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti".
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