Art. 11 · LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

Art. 11

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240

In vigore dal 21 dic 1961
Il quinto comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente: "La nuova pensione ed il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 103, e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza" .
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