Art. 5
LEGGE 8 novembre 1961, n. 1162
In vigore dal 30 nov 1961
L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzioni di dette competenze, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.
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