Art. 3
LEGGE 8 novembre 1961, n. 1162
In vigore dal 30 nov 1961
La corresponsione dell'assegno mensile di cui allo della presente legge cessa col passaggio per concorso o per nomina in ruoli di altre Amministrazioni o a Servizi diversi da quelli per i quali è applicabile l'assegno stesso.
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