Art. 2
LEGGE 8 novembre 1961, n. 1162
In vigore dal 30 nov 1961
L'assegno personale di cui agli del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all' del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile il primo comma dell' della presente legge.
Nei riguardi del personale di cui al secondo e terzo comma dell' della presente legge, che alla data del 30 settembre 1961 sia in godimento di detto assegno personale, l'assegno di cui alla presente legge compete limitatamente alla parte eccedente l'assegno personale stesso.
Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al primo comma viene soppresso, l'eventuale differenza tra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 30 settembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui a precedenti articoli va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.
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