Art. 1
1 / 2In vigore dal 15 feb 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è, autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambi di Note, concluso a Roma il 16 luglio 1959.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1961-11-03;1500#art-1