Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 feb 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è, autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambi di Note, concluso a Roma il 16 luglio 1959.
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