Art. 2
2 / 2In vigore dal 9 feb 1962
Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'Articolo XII dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 novembre 1961
GRONCHI
SEGNI - TRABUCCHI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-11-03;1474#art-2