Art. 27
LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216
In vigore dal 17 dic 1961
Per la risoluzione, in via amministrativa in via giudiziaria, delle controversie relative alla applicazione delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge e per la riscossione coattiva delle dette imposte e soprattasse e delle pene pecuniarie contemplate dalla legge stessa si osservano le disposizioni vigenti in materia d'imposta di registro.
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