Art. 24
28 / 39In vigore dal 29 giu 2024 al 31 dic 2026
(Sanzioni).
1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli
da euro 2.000 a euro 5.000
;
b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta,
pari al cento
per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;
c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi,
pari al settanta
per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota;
d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui
all'
e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso , da
da euro 1.000 a euro 4.000
;
e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;
f) inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell', da
euro 100 a euro 500
;
g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell' e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell', da
euro 100 a euro 500
;
h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli ,
pari al cento
per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di
euro 100.
Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonchè il credito dell'anno precedente del quale non è stato richiesto il rimborso;
;
i) infedele denunzia di cui agli ,
pari al settanta
per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di
euro 100
;
l)
LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87
;
m) inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell', da
euro 100 a euro 500
a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, è altresì punito con sanzione amministrativa da
euro 100 a euro 1.000
ed è obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;
n) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all', da
euro 250 a euro 1.000
.
n-bis) tardiva presentazione della denuncia di cui all', entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo , comma 2, euro 250.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216#art-24