Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 29 giu 2024 al 31 dic 2026
(Sanzioni). 1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative: a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli da euro 2.000 a euro 5.000 ; b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, pari al cento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate; c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota; d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui all' e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso , da da euro 1.000 a euro 4.000 ; e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100; f) inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell', da euro 100 a euro 500 ; g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell' e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell', da euro 100 a euro 500 ; h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli , pari al cento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di euro 100. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonchè il credito dell'anno precedente del quale non è stato richiesto il rimborso; ; i) infedele denunzia di cui agli , pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100 ; l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87 ; m) inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell', da euro 100 a euro 500 a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, è altresì punito con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000 ed è obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta; n) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all', da euro 250 a euro 1.000 . n-bis) tardiva presentazione della denuncia di cui all', entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo , comma 2, euro 250.
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