Art. 24 · LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

Art. 24

LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

In vigore dal 29 giu 2024 al 31 dic 2026
(Sanzioni). 1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative: a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli da euro 2.000 a euro 5.000 ; b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, pari al cento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate; c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota; d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui all' e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso , da da euro 1.000 a euro 4.000 ; e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100; f) inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell', da euro 100 a euro 500 ; g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell' e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell', da euro 100 a euro 500 ; h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli , pari al cento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di euro 100. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonchè il credito dell'anno precedente del quale non è stato richiesto il rimborso; ; i) infedele denunzia di cui agli , pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100 ; l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87 ; m) inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell', da euro 100 a euro 500 a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, è altresì punito con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000 ed è obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta; n) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 20, da euro 250 a euro 1.000 . n-bis) tardiva presentazione della denuncia di cui all', entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo , comma 2, euro 250.
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