Art. 16
LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216
In vigore dal 17 dic 1961 al 31 dic 2026
Nelle imposte che debbono corrispondersi in base alla presente legge sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.
I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma precedente sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione.
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