Art. 12 · LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

Art. 12

LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

In vigore dal 17 dic 1961 al 31 dic 2026
Gli assicuratori e i loro agenti ed incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, al ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'. Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo. In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica, redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi
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