Art. 31
LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143
In vigore dal 23 nov 1961
Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di capo tecnico aggiunto o di primo applicato, alla quale siano pervenuti mediante esame di avanzamento, sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione, rispettivamente, a capo tecnico di 2ª classe o a computista; quando abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
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