Art. 25 · LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143

Art. 25

LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143

In vigore dal 23 nov 1961
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, la presente legge si applica anche al personale delle Aziende autonome dello Stato, escluso quello dell'Amministrazione autonomia delle ferrovie dello Stato.
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