Art. 23 · LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143

Art. 23

LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143

In vigore dal 23 nov 1961
Gli impiegati non di ruolo, comunque denominati, assunti in conformità a disposizioni di legge, sono collocati nei ruoli aggiunti con decorrenza in ogni caso non anteriore al 5 giugno 1955, con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme. La domanda per il collocamento deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data del compimento delle anzianità richieste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o da quella di entrata in vigore della presente legge qualora la predetta anzianità sia già maturata. Il relativo provvedimento è disposto dall'Amministrazione entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria di impiego non di ruolo cui il personale appartiene e con effetto dalla data alla quale venga maturata la prescritta anzianità. A parità di tale anzianità si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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