Art. 21
LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143
In vigore dal 23 nov 1961
Ove i posti in soprannumero, previsti dagli articoli 2 è 3 della legge 19 ottobre 1951, n. 928, e dalla presente legge, vengano conferiti ad impiegati che già si trovano nella posizione di soprannumeri, no si procede all'accantonamento del corrispondente numero dei posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.
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