Art. 12
LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143
In vigore dal 23 nov 1961
Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto la nomina in ruolo organico, possono chiedere entro 99 giorni dalla data predetta, il ricollocamento nei ruoli aggiunti con riconoscimento, a tutti gli effetti, della anzianità complessiva di servizio prestata nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.
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