Art. 9
LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038
In vigore dal 19 ott 1961
Il secondo comma dell'articolo 48 del predetto testo unico è così modificato:
"La Cassa ha una sola gestione con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi. Essa è amministrato dall'istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento".
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