Art. 4
LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038
In vigore dal 19 ott 1961
Il primo comma dell' del testo unico predetto è così modificato:
"Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di due anni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-10-17;1038#art-4