Art. 26 · LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

Art. 26

LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

In vigore dal 19 ott 1961
Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazione e modifica dei contributi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 ottobre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO GONELLA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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