Art. 23
LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038
In vigore dal 19 ott 1961
Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura, è contenuto nella misura annua indicata dall' della legge 17 dicembre 1958, n. 1206.
Successivamente al periodo predetto il contributo stesso sarà determinato annualmente con la legge del bilancio dello Stato.
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