Art. 20 · LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

Art. 20

LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

In vigore dal 19 ott 1961
Al titolo III del predetto testo unico le parole "Norme particolari di settori" sono sostituite dalle seguenti: "Norme particolari". Le intestazioni dei capi I, II, III e IV sono così modificate: "Capo I: per l'industria, l'artigianato, il commercio e le professioni e arti e la lavorazione della foglia del tabacco". "Capo II: per l'agricoltura". "Capo III: per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati". "Capo IV: per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali".
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