Art. 20
LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038
In vigore dal 19 ott 1961
Al titolo III del predetto testo unico le parole "Norme particolari di settori" sono sostituite dalle seguenti: "Norme particolari".
Le intestazioni dei capi I, II, III e IV sono così modificate:
"Capo I: per l'industria, l'artigianato, il commercio e le professioni e arti e la lavorazione della foglia del tabacco".
"Capo II: per l'agricoltura".
"Capo III: per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati".
"Capo IV: per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali".
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